Sia per contraenti UE che extra EU, sarà opportuno definire preliminarmente la tipologia di firma che si intende utilizzare [cfr. policy di ateneo § 6 e 11]. Questa attività può essere chiamata “definizione di utilizzo della Firma Elettronica Qualificata” e si richiameranno le indicazioni del Regolamento e-IDAS n.910/2014. [cfr. policy di ateneo § 4 e 5]. Lato Politecnico di firmerà con una firma PADeS, accettando comunque FSQ/QES dalla controporte. Si registrerà tutta la documentazione (compresi gli accordi preliminari) che hanno portato alla firma finale del contratto [cfr. policy di ateneo § 6].

Tutta la documentazione relativa ai contratti (compresi quindi i verbali di stato di avanzamento e consuntivi) dovrà essere gestita con firma digitale [cfr Policy di Ateneo § 11].

Questi casi rientrano nelle eccezioni previste anche dalla Policy di Ateneo [cfr Policy di Ateneo § 10], segnalando l’anomalia al Responsabile della Transizione al Digitale.

Tutta la documentazione relativa ai contratti (comprese le fasi di avanzamento di un progetto formativo) dovrà essere gestita con firma digitale. Le caratteristiche di gestione dei documenti digitali (formati file e tipologia di firma) saranno oggetto di specifiche voci nei bandi [cfr Policy di Ateneo § 11] e comunque di definizione preliminare alla sottoscrizione dell’accordo [cfr Policy di Ateneo § 6] ricordando che anche il tirocinante dovrà dotarsi di firma digitale [cfr Policy di Ateneo § 9].

Potrebbe essere utile valutare – caso per caso – altra modalità di gestione delle presenze. Se la procedura prevede una firma olografa a testimonianza inoppugnabile della presenza del soggetto, allora il tirocinante si dovrà dotare di firma digitale [cfr Policy di Ateneo § 9].

Tutti i commissari (Italiani e stranieri) dovranno firmare in conformità al CAD: per commissari italiani = Firma Digitale/Firma Elettronica Qualificata, per commissari EU o extra EU, si verificherà preliminarmente la possibilità di avere firme FEQ/QES [cfr Policy di Ateneo § 4, 5, 8 e 9].

L’importante è che il certificato di firma sia valido all’atto dell’apposizione della firma, in seguito può naturalmente scadere. La registrazione a protocollo associa una data certa al documento firmato, contestualizzando il certificato di firma [cfr Policy di Ateneo § 7].

Tutte le persone che collaboreranno – a vario titolo – alle attività di ricerca e di didattica dovranno essere dotati di firma digitale. Se questo dispositivo sarà fornito dall’Ateneo e dovrà essere un dispositivo “personale”, dipende da come la figura del collaboratore si colloca nella tabella 1 della Policy di Ateneo. Sarà opportuno indicare, in fase preliminare alla firma di ciascun contratto, la volontà dell’Ateneo a recepire solo firme digitali [cfr. policy di ateneo § 11] affinché tutte le parti arrivino alla firma con la dotazione necessaria [cfr. policy di ateneo § 9].