FIRME DIGITALI e altre sottoscrizioni

Firma digitale e sua valenza legale nell’ordinamento nazionale, comunitario e internazionale

La presente analisi si prefigge di fare un excursus sintetico ma esaustivo in materia di firma digitale dei documenti e della efficacia che ne deriva non solo a livello processuale ma anche amministrativo.

Si ritiene utile premettere che al fine della conclusione del contratto, laddove per conclusione si intende cioè la stipula dell’accordo, il codice civile italiano ritiene sufficiente anche il mero scambio di email tra le parti in cui, alla proposta contrattuale dell’una, segue l’accettazione dell’altra.

In tal caso entrambe le parti, de facto, manifestano la propria volontà a concludere un rapporto senza che debbano necessariamente e contestualmente intervenire le rispettive firme.

Per prudenza è ovviamente corretto procedere alla firma, come atto formale, a seguito dell’accettazione della proposta contrattuale. Accettazione che di per sé è già suscettibile di ritenere vincolata al contratto la parte che l’ha manifestata. In questa materia, risulta necessario partire dall’ambito nazionale, nel quale la relativa disciplina è stata introdotta dal noto D. Lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”, poi successivamente modificato nel corso del tempo.

I documenti digitali

Il dato normativo che può fare da premessa è anzitutto l’art. 20, comma 1 bis (nota 1), del D. Lgs. di cui sopra: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico”.
La legge pertanto attribuisce espressamente efficacia legale ai documenti formati digitalmente secondo i requisiti e le modalità indicate dal predetto art. 20.
Ne è conferma anche il successivo art. 22: “I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati

Sugli aspetti sopra evidenziati vi è giurisprudenza che nel corso del tempo si è sempre più consolidata, senza incorrere in contrasti interpretativi, avendo ritenuto la normativa di cui sopra sufficientemente chiara anche sotto il profilo operativo.

(nota 1) Art. 2702 c.c.: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

La Policy di Ateneo sulla Firma digitale

Il 20/07/2023 è stata diffusa  la nuova versione della “Nota sulla sottoscrizione di documenti con firma digitale V05”  con una importante integrazione relativa alla possibilità di utilizzare l’app IO per alcune tipologie di firma.

E’ dal 2016 che il Politecnico di Milano ha decretato l’obbligo di firmare digitalmente Decreti e Contratti. (prot. 57830 / 2016).

Il  1/3/2022, a cura del Responsabile di Ateneo per la Transizione Digitale, viene diffusa una “Nota sulla sottoscrizione di documenti con firma digitale” che integra ed aggiorna le disposizioni del 2016.

Verifica di un file firmato o marcato

A cosa serve la verifica?

La verifica di un file firmato o firmato e marcato permette di controllare la validità della firma digitale associata ad un documento informatico.

Uno strumento utile a questo scopo è fornito sul sito del “Consiglio Nazionale del Notariato”:

https://vol.ca.notariato.it/it