FIRME DIGITALI e altre sottoscrizioni
Firma digitale e sua valenza legale nell’ordinamento nazionale, comunitario e internazionale
La presente analisi si prefigge di fare un excursus sintetico ma esaustivo in materia di firma digitale dei documenti e della efficacia che ne deriva non solo a livello processuale ma anche amministrativo.
Si ritiene utile premettere che al fine della conclusione del contratto, laddove per conclusione si intende cioè la stipula dell’accordo, il codice civile italiano ritiene sufficiente anche il mero scambio di email tra le parti in cui, alla proposta contrattuale dell’una, segue l’accettazione dell’altra.
In tal caso entrambe le parti, de facto, manifestano la propria volontà a concludere un rapporto senza che debbano necessariamente e contestualmente intervenire le rispettive firme.
Per prudenza è ovviamente corretto procedere alla firma, come atto formale, a seguito dell’accettazione della proposta contrattuale. Accettazione che di per sé è già suscettibile di ritenere vincolata al contratto la parte che l’ha manifestata. In questa materia, risulta necessario partire dall’ambito nazionale, nel quale la relativa disciplina è stata introdotta dal noto D. Lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”, poi successivamente modificato nel corso del tempo.
I documenti digitali
Il dato normativo che può fare da premessa è anzitutto l’art. 20, comma 1 bis (nota 1), del D. Lgs. di cui sopra: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico”.
La legge pertanto attribuisce espressamente efficacia legale ai documenti formati digitalmente secondo i requisiti e le modalità indicate dal predetto art. 20.
Ne è conferma anche il successivo art. 22: “I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati
Sugli aspetti sopra evidenziati vi è giurisprudenza che nel corso del tempo si è sempre più consolidata, senza incorrere in contrasti interpretativi, avendo ritenuto la normativa di cui sopra sufficientemente chiara anche sotto il profilo operativo.
(nota 1) Art. 2702 c.c.: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Richiedere una firma digitale con marca temporale
Per ottenere una firma digitale comprensiva di validazione temporale è necessario collegarsi ai Servizi Online, cliccare su Richieste e assistenza-Nuova richiesta, selezionare Firma digitale nella sezione Identità digitale e autorizzazioni e aprire il ticket menzionando nell’oggetto la necessità di disporre di marcatura temporale.
Tramite ticket è inoltre possibile abilitare più persone al servizio indicando il codice persona, cognome e nome delle persone da abilitare e quale servizio attivare per ciascuno (solo firma digitale oppure firma + marca temporale).
La Policy di Ateneo sulla Firma digitale
Il 20/07/2023 è stata diffusa la nuova versione della “Nota sulla sottoscrizione di documenti con firma digitale V05” con una importante integrazione relativa alla possibilità di utilizzare l’app IO per alcune tipologie di firma.
E’ dal 2016 che il Politecnico di Milano ha decretato l’obbligo di firmare digitalmente Decreti e Contratti. (prot. 57830 / 2016).
Il 1/3/2022, a cura del Responsabile di Ateneo per la Transizione Digitale, viene diffusa una “Nota sulla sottoscrizione di documenti con firma digitale” che integra ed aggiorna le disposizioni del 2016.
Aspetti tecnici (abilitazioni e tipologie)
Per gli aspetti tecnici di abilitazione e gestione della firma digitale POLIMI, si rimanda alle pagine del sito ICT:
Firma digitale – Servizi informatici di Ateneo (polimi.it)
Richiesta e attivazione
Per richiedere il servizio collegati al Portale Servizi Online e accedi a Richiesta, attivazione e informazioni sul servizio di firma digitale remota, sezione Amministrazione.
Scadenza e rinnovo
L’approssimarsi della data di scadenza verrà notificata al titolare tramite email da parte di Infocert. Il rinnovo del certificato può essere effettuato nei 90 giorni precedenti ed entro il giorno antecedente la data di scadenza. La Firma Digitale rinnovata avrà una durata (validità) di 3 anni a partire dalla data in cui è stato effettuato il rinnovo.
La marcatura temporale
La marcatura temporale, cos’è?
La marcatura temporale è uno strumento informatico che permette di certificare con precisione data e ora relative all’esistenza di un documento, o più documenti contenuti in unico file, firmato digitalmente dal suo autore. La valenza giuridica della marca temporale è sancita dal D.P.R. n. 513/1997, che all’art. 1, lettera i, la definisce come “… il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi”. Da allora diversi testi normativi hanno disciplinato la materia, tra cui il D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) ed il D.P.C.M. 30 marzo 2009 che hanno permesso un crescente ricorso a questo strumento giuridico per certificare il preciso momento dell’esistenza di un documento informatico.
Dal punto di vista tecnico la marca temporale è simile alla firma digitale e consiste in un piccolo file informatico conservato unitamente al documento oppure separatamente. La marca temporale è collegata univocamente al documento tramite impronta informatica identificativa del file cui si riferisce, appositamente creata durante la procedura di marcatura secondo le regole tecniche imposte dalla normativa.
Che differenza c’è tra marcatura temporale e firma digitale?
La firma digitale certifica l’identità della persona che sottoscrive il documento informatico, assicurandone autenticità e integrità.
La marcatura temporale certifica la data e l’ora precisa dell’esistenza e della sottoscrizione digitale del documento informatico.
Tale certificazione risulta di particolare utilità nei casi in cui il certificato di firma digitale risulti scaduto o revocato, per attestare che l’apposizione della firma digitale è avvenuta durante il periodo di validità del certificato di firma.
La marcatura temporale di un documento sottoscritto digitalmente soddisfa così l’esigenza di dare validità nel tempo ai documenti informatici.
La combinazione tra firma digitale e marcatura temporale, apposte in conformità alle regole tecniche contenute nelle Linee guida emanate dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), costituisce una caratteristica fondamentale per ritenere il documento informatico opponibile a terzi (D.Lgs. n. 82/2005, art. 20, c. 3).
Verifica di un file firmato o marcato
A cosa serve la verifica?
La verifica di un file firmato o firmato e marcato permette di controllare la validità della firma digitale associata ad un documento informatico.
Uno strumento utile a questo scopo è fornito sul sito del “Consiglio Nazionale del Notariato”: